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Regesto

Art. 9 e 30 cpv. 2 LPA, art. 27 LCIA, art. 24 LPT; obbligo di una pianificazione e di autorizzazioni per la creazione di una discarica; coordinamento sotto il profilo sostanziale e procedurale. Procedura decisiva per l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA).
1. Obbligo di una pianificazione: per la creazione di una discarica è indispensabile elaborare un piano di utilizzazione, quando essa, per le sue dimensioni e la sua incidenza sulla pianificazione locale, può essere disciplinata correttamente solo nel quadro di una procedura pianificatoria (consid. 3).
2. Nella misura in cui le diverse prescrizioni applicabili a una discarica importante siano in concreto strettamente connesse, la procedura direttrice (nella fattispecie: quella relativa al piano di utilizzazione) deve garantire la loro applicazione coordinata sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello procedurale (consid. 4a-c).
- Relazione con l'obbligo dell'EIA: per gli impianti soggetti all'EIA la procedura direttrice è la procedura decisiva menzionata nell'art. 5 cpv. 3 OEIA. L'esame della conformità di un progetto alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente deve avere come oggetto anche la sua compatibilità con le esigenze della pianificazione del territorio. L'art. 3 OEIA non enumera esaurientemente le prescrizioni da tenere in considerazione (consid. 4d).
- Rimedi di diritto federale (consid. 4e).
3. L'autorizzazione di creare una discarica, prevista dall'art. 30 cpv. 2 LPA, presuppone che siano rispettate, in particolare, le disposizioni concernenti la protezione contro l'inquinamento acustico e atmosferico (consid. 5).

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références

Article: art. 27 LCIA, art. 24 LPT, art. 5 cpv. 3 OEIA, art. 3 OEIA