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Regesto

IVA all'importazione su un'opera d'arte importata dagli eredi dell'artista; art. 52, 53 cpv. 1 lett. c e d LIVA; Accordo del 22 novembre 1950 per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale.
Diritto applicabile (consid. 2). L'opera d'arte, una produzione originaria dell'arte statuaria, non soggiace ai dazi doganali; l'IVA all'importazione è invece di principio dovuta. La lista delle importazioni esenti da imposta è esaustiva (consid. 3). L'opera litigiosa non è destinata ad essere esposta al pubblico e non può quindi beneficiare dell'ammissione in franchigia d'IVA all'importazione applicabile alle opere d'arte e d'esposizione (consid. 4.1). Condizioni dell'ammissione in franchigia d'IVA all'importazione per quanto concerne gli oggetti ereditati. L'opera litigiosa non è un oggetto usato (oggetto utilizzato dal defunto) nel senso delle norme del diritto doganale a cui rinvia la LIVA. Difetta dunque una delle condizioni di ammissione in franchigia quale oggetto ereditato (consid. 4.2). I ricorrenti non possono neanche prevalersi, quali eredi, dell'esenzione prevista per i pittori e gli scultori (consid. 5). In queste condizioni il prelievo dell'IVA all'importazione sull'opera non è contrario all'Accordo del 22 novembre 1950 per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (consid. 6).