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Regesto

Art. 25 cpv. 1 e 4 LAMI, art. 58 cpv. 1 Cost.: Composizione del tribunale arbitrale.
- L'obbligo di imparzialità è identico per il presidente e gli altri arbitri; di conseguenza essi devono astenersi quando si trovano con una parte in rapporti che consentono il sorgere del sospetto di prevenzione (consid. 2b).
- Di principio i collaboratori di una cassa malati hanno diritto di fungere da arbitri. Nella misura in cui essi non si considerino avvocati di una parte travestiti da giudici e quando non proteggano solo e unilateralmente gli interessi della cassa malati in causa, essi non esercitano un'attività giudiziaria censurabile di parzialità (consid. 5b).
- Un collaboratore della cassa è comunque tenuto a ricusarsi quando, indipendentemente dalla sua appartenenza all'ambito della cassa, si trovi con una parte in una relazione tale da oggettivamente determinare dubbi sulla sua imparzialità. Il sospetto è legittimo quando l'arbitro è un organo o un impiegato della cassa che partecipa alla procedura quale attrice o convenuta. Poco importa che, se la lite è pecuniaria, l'importo preteso dalla cassa sia o meno elevato (consid. 5c).

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références

Article: Art. 25 cpv. 1 e 4 LAMI, art. 58 cpv. 1 Cost.