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Regesto

Diritto sulla protezione dell'ambiente; ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS); art. 4 e 31 Cost.
1. L'ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) è applicabile ai residui (fili isolanti) del riciclaggio di resti di cavi (consid. 2, 4, 5).
2. Competenza dei cantoni per emanare decisioni in materia di trattamento di rifiuti speciali (consid. 3).
3. Art. 4 e 31 Cost.: Le autorità competenti devono, specialmente anche in considerazione di possibili effetti nefasti sulla concorrenza, vigilare che l'applicazione delle disposizioni sul traffico dei rifiuti speciali avvenga nel rispetto dell'uguaglianza (consid. 8).