Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 9d tit. fin. CC, art. 206 cpv. 1 e 209 cpv. 3 CC; liquidazione del regime dei beni in relazione con un fondo.
Giusta l'art. 9d cpv. 1 tit. fin. CC il nuovo diritto matrimoniale è pure applicabile quando si deve esaminare il calcolo del diritto al compenso fra diverse masse di beni (art. 206 e 209 CC) con riferimento alla vendita di un fondo avvenuta prima del 1o gennaio 1988 (consid. 5b).
Poiché il calcolo del diritto al compenso ai sensi dell'art. 209 cpv. 3 CC si basa sul valore venale al momento dell'alienazione, una reintegrazione secondo l'art. 208 CC è superflua (consid. 5c).
La prestazione lavorativa di un coniuge, che ha apportato un aumento di valore di un bene, giustifica un compenso corrispondente tra gli acquisti del predetto coniuge e la massa a cui il bene appartiene (consid. 6a).
Se il prezzo di acquisto è stato pagato con i beni propri e gli acquisti di un coniuge, l'assegnazione del fondo a una massa patrimoniale avviene secondo il principio del contributo preponderante; all'altra massa spetta un diritto al compenso giusta l'art. 209 cpv. 3 CC. Se il finanziamento è pure avvenuto con un credito di terzi l'eventuale deprezzamento o plusvalore è da suddividere proporzionalmente fra le diverse masse coinvolte (consid. 6b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 209 cpv. 3 CC, Art. 9d tit. fin. CC, art. 9d cpv. 1 tit. fin. CC, art. 206 e 209 CC suite...