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Regesto

Richiesta d'intavolazione di una nave e iscrizione di un'ipoteca legale; rigetto da parte dell'Ufficiale del registro fondiario, per mancata registrazione presso l'amministrazione cantonale delle contribuzioni di atti concernenti le richieste al citato registro.
1. Secondo l'art. 3 lett. b della legge ginevrina sulle tasse di registrazione, sono obbligatoriamente sottoposti alla registrazione tutti i documenti ("actes, écrits et pièces") concernenti un'iscrizione a registro fondiario del cantone Ginevra. Non è insostenibile l'interpretazione dell'autorità di vigilanza cantonale sul registro fondiario, secondo cui questa disposizione riguarda pure il registro del naviglio (consid. 2).
2. A parte le tasse propriamente dette, occorre aggiungere i diritti di mutazione fra le obbligazioni fiscali a cui i cantoni possono subordinare l'iscrizione a registro fondiario (consid. 3a). Nel cantone Ginevra le tasse di registrazione che colpiscono gli atti e le operazioni sottomesse alla formalità della registrazione costituiscono dei diritti di mutazione, vista la loro base legale (consid. 3b).