Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU, art. 9 e 30 cpv. 1 Cost., art. 86 cpv. 1 e 88 OG; contratto di diritto amministrativo; decisione di una parte contraente sulla portata del contratto; assenza di rimedi giuridici cantonali.
Legittimazione di un comune a presentare un ricorso di diritto pubblico in quanto debitore di tasse (consid. 1.3).
Gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 Cost. non impongono l'esistenza di un'autorità giudiziaria di ricorso in materia di tasse (consid. 2). Laddove l'obbligo contributivo è disciplinato da un contratto di diritto amministrativo, è comunque arbitrario che una delle parti contraenti possa pronunciarsi in maniera autoritativa sulla sua portata, senza che la controparte disponga di rimedi giuridici salvo il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (consid. 1.4 e 3). Trasmissione degli atti alle autorità cantonali affinché pongano rimedio alla lacuna (consid. 4.1).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 9 e 30 cpv. 1 Cost., art. 86 cpv. 1 e 88 OG