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Regesto

Art. 198 e 199 CP; fine di lucro.
Il "fine di lucro" menzionato nella parte speciale del Codice penale non va confuso con il "fine di lucro" a cui si riferisce la parte generale negli art. 48 n. 1 cpv. 2, 50 cpv. 1 e 106 cpv. 2, benché il termine usato sia, nel testo italiano e in quello tedesco ("Gewinnsucht", "gewinnsüchtige Absicht") lo stesso, a differenza di ciò che è il caso per il testo francese in cui, nelle disposizioni della parte generale, si parla di "cupidité" e non di "dessein de lucre" o di "but de lucre" come nella parte speciale. Agisce "per fine di lucro" ("aus Gewinnsucht", "par cupidité") ai sensi della parte generale del Codice penale chi si mostra particolarmente avido di vantaggi finanziari. Agisce "per fine di lucro" ("gewinnsüchtig", "mit gewinnsüchtiger Absicht", "dans un dessein de lucre", "dans un but de lucre") ai sensi della parte speciale chi si propone un arricchimento particolarmente riprensibile sul piano morale perché pone in gioco valori inerenti alla dignità umana caratterizzati dal fatto di non essere valutabili in denaro o di essere vilipesi se valutati in denaro. Detto altrimenti, il criterio del "fine di lucro" ("cupidité") ai sensi della parte generale del Codice penale è di natura quantitativa, mentre quello di "fine di lucro" ("dessein de lucre", "but de lucre") ai sensi della parte speciale è di natura qualitativa.