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Regesto

Art. 277 cpv. 2 unitamente all'art. 141 cpv. 1, art. 278 CPP; reperto casuale, inutilizzabilità assoluta in caso di sorveglianza non approvata.
L'approvazione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una determinata persona non si estende anche alla sorveglianza delle persone non imputate con cui comunica. Le informazioni concernenti reati commessi da persone estranee ai reati menzionati nell'ordine di sorveglianza costituiscono dei reperti casuali ai sensi dell'art. 278 cpv. 2 CPP. Il loro utilizzo presuppone l'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi (consid. 1.3).
Il fatto che, nel caso concreto, il giudice dei provvedimenti coercitivi abbia in precedenza approvato la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni del ricorrente per le medesime infrazioni, nulla cambia. Determinanti sono gli atti concreti costitutivi di reato e non le norme penali (consid. 1.4.2).
I reperti casuali, il cui utilizzo non è stato approvato, sono assolutamente inutilizzabili giusta l'art. 277 cpv. 2 unitamente all'art. 141 cpv. 1 CPP (consid. 1.4.3).

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références

Article: art. 141 cpv. 1, art. 278 CPP, art. 278 cpv. 2 CPP