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Regesto

Art. 55 cpv. 2 CP; sospensione a titolo di prova dell'espulsione.
La decisione se e a quali condizioni l'espulsione ordinata senza sospensione condizionale nella sentenza penale debba essere sospesa a titolo di prova va emanata in relazione con quella da prendere nello stesso tempo sulla liberazione condizionale. A questo stadio si tratta esclusivamente della realizzazione del reinserimento sociale del condannato. Caso di uno straniero che non ritorna nel suo Stato di origine né rimane in Svizzera, ma s'installa con la moglie in prossimità della frontiera svizzera.