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Regesto

Liquidazione parziale di un istituto di previdenza; interesse del personale restante alla perennità dell'istituto e diritto alla parità di trattamento del personale uscente quali principi equivalenti; diritto del personale uscente alla ripartizione delle riserve e degli accantonamenti.
La tutela dell'interesse del personale restante alla perennità dell'istituto non è preminente rispetto alle pretese di parità di trattamento del personale uscente; i due principi coesistono sullo stesso rango (consid. 5).
Il principio della parità di trattamento si applica non solo alla ripartizione del patrimonio libero, ma anche, preliminarmente, alla sua determinazione. Il personale uscente ha pertanto un diritto di partecipazione a tutte le riserve ed accantonamenti dell'istituto di previdenza che lascia, sempre che i rischi attuariali o legati agli investimenti siano parimenti trasferiti al nuovo istituto previdenziale. Il principio della parità di trattamento non conferisce tuttavia al personale uscente il diritto alla costituzione di accantonamenti - analoghi a quelli previsti per il personale restante - per aumenti futuri di salario. La riserva per futuri vuoti contributivi dell'attuale datore di lavoro rimane prerogativa di quest'ultimo (consid. 6).