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Regesto

Art. 2 n. 1 e art. 3 n. 1 CEEstr; art. 1 e art. 2 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo; art. 3 cpv. 1 e art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP; art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP. Estradizione alla Germania per presunto sostegno (in particolare finanziario) di un'organizzazione criminale. Eccezione di reato politico; doppia punibilità.
Il cittadino turco interessato dalla domanda di estradizione della Germania era sospettato di essere un dirigente di organizzazioni segrete all'estero del gruppo di estrema sinistra TKP/ML. Quest'ultimo dirigerebbe e organizzerebbe TIKKO, un'organizzazione antigovernativa di combattimento attiva in Turchia. I delitti di violenza rimproverati a TIKKO non possono essere considerati come "legittimi combattimenti di liberazione", rispettivamente come conflitti armati tra fazioni di una guerra civile, sicché l'obiezione di reato politico deve essere respinta (consid. 4). Una classificazione formale nella legge quale associazione terrorista (segnatamente sulla base della lista delle organizzazioni terroristiche proibite stabilita dal Consiglio dei ministri dell'UE) non costituisce un requisito obbligatorio per riconoscere la doppia punibilità secondo l'art. 260ter CP. È in particolare rimproverato alla persona perseguita di avere organizzato una raccolta fondi (con entrate annuali superiori a fr. 100'000.-) e di avere partecipato a trasferimenti di denaro verso la Turchia. Gli importi erano innanzitutto destinati all'equipaggiamento, alla formazione e al reclutamento di combattenti armati dell'organizzazione TIKKO. La fattispecie incriminata adempie, ad un esame "prima facie" sotto il profilo del diritto svizzero, gli elementi costitutivi del reato di sostegno a un'organizzazione criminale (consid. 5).

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références

Article: Art. 2 n. 1 e art. 3 n. 1 CEEstr, art. 3 cpv. 1 e art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP