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Regesto

Art. 67a AIMP, art. 46 UNCAC; trasmissione spontanea di informazioni.
Il ministero pubblico può trasmettere spontaneamente informazioni ad autorità inquirenti penali estere non soltanto quando abbia aperto esso medesimo un procedimento penale. Nella misura in cui tratta legittimamente una causa in seguito a una denuncia presentata dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, una trasmissione spontanea secondo l'art. 67a AIMP e l'art. 46 UNCAC è ammissibile (consid. 5).

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références

Article: Art. 67a AIMP, art. 46 UNCAC