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Regesto

Art. 2 cpv. 1 e 5 n. 3 CL; competenza territoriale in caso di un'azione di accertamento negativo.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 CL, a prescindere da chi introduce l'azione - l'asserito creditore che presenta un'azione condannatoria o la controparte che inoltra un'azione di accertamento negativo - decisivo ai fini della determinazione della competenza territoriale è il domicilio della parte convenuta. Solo in circostanze del tutto particolari, in concreto non realizzate, si può derogare al criterio di collegamento fondamentale del domicilio, rispettivamente della sede, della parte formalmente convenuta nel procedimento (consid. 2). Per l'accertamento della violazione di brevetti stranieri non può essere ammessa la competenza dei tribunali nazionali dello stato in cui è avvenuto l'evento dannoso ai sensi dell'art. 5 n. 3 CL, perché al luogo - in tale stato - dove è stato commesso l'illecito (Handlungsort) difetta la necessaria particolare connessione con l'oggetto del litigio e il luogo dove l'atto produce i suoi effetti (Erfolgsort) può trovarsi solo nello stato per il quale il brevetto è stato rilasciato (consid. 3).

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références

Article: Art. 2 cpv. 1 e 5 n. 3 CL, art. 2 cpv. 1 CL, art. 5 n. 3 CL