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Regesto

Art. 1e OPP 2; validità dei principi della previdenza professionale anche per gli istituti di previdenza con libera scelta delle strategie d'investimento nel solo ambito della previdenza sovraobbligatoria.
Il numero delle strategie d'investimento che può offrire un istituto di previdenza per ogni piano di previdenza o cassa di previdenza nell'ambito dell'art. 1e OPP 2 non è stato disciplinato in maniera precisa dal Consiglio federale. Questa disposizione regolamentare non può però essere svuotata dal suo contenuto con un'interpretazione estensiva, avente per effetto di rendere inoperante il principio della collettività. È fatto divieto alle fondazioni collettive con molte casse di previdenza affiliate di prevedere un'offerta così grande da rendere irrealistico il rispetto del principio della collettività (consid. 5.3).
Anche le soluzioni di previdenza con libera scelta della strategia d'investimento devono rispettare il principio d'adeguatezza della previdenza. Il fatto che l'autorità di vigilanza esiga un esame preliminare di ogni strategia d'investimento ad opera del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale non è sproporzionato né tanto meno contrario al diritto federale (consid. 6.5).