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Regesto

Art. 4 cpv. 3 LAFam; art. 7 cpv. 1 lett. b OAFami, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011; art. 4 e 22 della legge cantonale friburghese del 26 settembre 1990 sugli assegni familiari; art. 8 e 15 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC); art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC; art. 73, art. 1 lett. a e u punto i, art. 4 n. 1 lett. h del Regolamento (CEE) n. 1408/71.
Un cittadino portoghese, domiciliato in Svizzera ed al beneficio di una rendita d'invalidità del 20 % a causa di un incidente professionale è ritenuto lavoratore subordinato ai sensi del Regolamento n. 1408/71 anche se non ha ripreso l'attività lucrativa. Egli ha diritto agli assegni familiari in Svizzera per sua figlia, studentessa, residente in Portogallo con la madre, ugualmente senza attività lucrativa. La condizione prevista all'art. 7 cpv. 1 lett. b OAFami secondo cui sono esportabili solo gli assegni familiari dovuti in virtù dell'esercizio di un'attività lucrativa non può essergli opposta (consid. 4).

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références

Article: art. 7 cpv. 1 lett. b OAFami, Art. 4 cpv. 3 LAFam, art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC