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Regesto

Art. 55 cpv. 1, 150 cpv. 1, 221 cpv. 1 lett. d e 222 cpv. 2 CPC; motivazione dell'esposizione dei fatti e della contestazione di una fattura.
L'attore non può in linea di principio limitarsi a indicare nell'esposizione dei fatti l'importo totale della sua fattura e a riferirsi per i dettagli al documento prodotto. Questo modo di procedere può tuttavia, a certe condizioni, essere eccezionalmente ammesso (consid. 5.2). Se queste sono adempiute, il convenuto non può allora più accontentarsi di contestare l'ammontare totale della fattura, ma deve concretizzare la sua contestazione, indicando con precisione le posizioni della fattura che contesta e motivando la sua contestazione (consid. 5.1-5.3).