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Regesto

Rigetto provvisorio dell'opposizione nel caso di una fideiussione solidale (art. 493 cpv. 2 e 497 cpv. 4 CO); arbitrio.
È arbitraria la concezione secondo cui una fideiussione non è valida e non costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, poiché non tutti i fideiussori obbligati indipendentemente gli uni dagli altri sono stati menzionati nell'atto di fideiussione.