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Regesto

Azione di ripetizione per pagamento indebito (art. 86 LEF); cessione di crediti (art. 164 segg. CO); estinzione in buona fede del debito a profitto del precedente creditore (art. 167 CO).
Il debitore, che ha pagato sulla base di un giudizio con il quale è stata ammessa la fondatezza materiale del credito, può promuovere un'azione di ripetizione per pagamento indebito giusta l'art. 86 LEF se prova, mediante l'adduzione di fatti nuovi, che il debito accertato in sede giudiziaria è stato in seguito parzialmente o interamente estinto (consid. 2).
Circostanze nelle quali il debitore può prevalersi dell'art. 167 CO (consid. 4.2.1).
L'estinzione dell'obbligazione da parte del debitore, la cui buona fede è presunta, nei confronti del precedente creditore può intervenire, oltre che con il pagamento, mediante novazione, annullamento del debito o compensazione (consid. 4.2.2).
Stipulazione di un contratto di annullamento parziale del debito ai sensi dell'art. 115 CO dedotto dalla consegna al precedente creditore di due vaglia cambiari, senza che vi sia novazione dell'obbligazione originaria (consid. 4.2.3).
Calcolo dell'importo che il creditore cessionario deve restituire al debitore in buona fede (consid. 5).

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références

Article: art. 86 LEF, art. 167 CO, art. 115 CO