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Regesto

Modifica e soppressione di un trattamento ambulatoriale; perizia.
L'autorità d'esecuzione è competente per adeguare un trattamento ambulatoriale in quanto la modifica è conforme allo scopo della misura originariamente pronunciata e la nuova misura si integra nel trattamento determinato dal giudice. Simili provvedimenti devono essere presi sotto forma di decisione (consid. 3.3).
Qualora l'autorità d'esecuzione ritenga che la prosecuzione del trattamento ambulatoriale non abbia prospettive di successo, essa deve attestare il suo insuccesso in una decisione suscettibile di impugnazione (cf. art. 63a cpv. 2 lett. b CP). Cresciuta in giudicato questa decisione, spetta al giudice decidere se ordinare l'esecuzione della pena detentiva sospesa (art. 63b cpv. 2 CP) o una misura terapeutica stazionaria (art. 63b cpv. 5 CP). Un diverso trattamento ambulatoriale è escluso (consid. 3.4).
Dall'art. 56 cpv. 3 CP si evince la necessità di fondare su una perizia le decisioni giusta l'art. 63b cpv. 2 e 5 CP. Se una precedente perizia risulta superata a causa del tempo intercorso dal suo allestimento e delle mutate circostanze, non si può prescindere dall'ordinare una nuova perizia (consid. 4.3).

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Article: art. 63a cpv. 2 lett. b CP, art. 63b cpv. 2 CP, art. 63b cpv. 5 CP, art. 56 cpv. 3 CP suite...