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Regesto

Art. 307 cpv. 1 CP; falsa testimonianza; punibilità in assenza della qualità di testimone.
Chi crede erroneamente di violare un obbligo speciale che gli incombe unicamente a motivo di una sua supposta - ma in realtà inesistente - qualifica personale non è punibile in caso di reati propri esclusivi in quanto soggetto impossibile del reato. La fattispecie penale di falsa testimonianza costituisce un simile reato speciale, ragion per cui non può essere sanzionato secondo questa norma chi, interrogato formalmente in qualità di testimone senza tuttavia rivestire realmente questo ruolo, ha reso una falsa deposizione (consid. 1.4-1.6, in particolare consid. 1.6).