Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

1. Imposta preventiva, prestazione valutabile in denaro (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP, art. 20 cpv. 1 OIP).
Un trasferimento di utili da una filiale svizzera alla società all'estero che domina la società madre non può essere considerato in diritto svizzero (secondo il quale ogni società di un gruppo è un ente giuridico autonomo) come un'uscita che permetta di rettificare successivamente in modo artificioso il conto perdite e profitti. Esso costituisce pertanto una prestazione valutabile in denaro, soggetta all'imposta preventiva (consid. 3).
2. Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, art. VI cpv. 2.
Applicabilità dell'aliquota ridotta del 5% prevista dall'art. VI cpv. 2 della Convenzione: accezione ampia della nozione di dividendo, che comprende anche le "prestazioni valutabili in denaro" (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 4 cpv. 1 lett. b LIP, art. 20 cpv. 1 OIP