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Regesto

Art. II della Convenzione di Nuova York concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (Convenzione di Nuova York).
1. Il Tribunale ordinario, davanti al quale è sollevata un'eccezione d'arbitrato fondata sull'art. II n. 3 della Convenzione di Nuova York, deve esaminare con piena cognizione la validità formale del contratto arbitrale (consid. 2b). I requisiti formali posti dall'art. II n. 2 della Convenzione di Nuova York equivalgono a quelli dell'art. 178 LDIP (consid. 2c).
2. In situazioni particolari, un determinato comportamento può supplire in virtù delle regole sulla buona fede all'osservanza di una prescrizione di forma (consid. 3).