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Regesto

Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (CLA 70); art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC; art. 326 cpv. 1 CPC. Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile (i.c. procedura di divorzio) riguardante la trasmissione di dati bancari all'estero; diritto di essere sentito della parte al processo di merito estero; fatti nuovi dinanzi all'istanza cantonale di reclamo.
La parte al processo di merito estero non ha il diritto di essere sentita prima dell'esecuzione della commissione rogatoria, ma può opporsi alla trasmissione dei dati bancari al giudice estero mediante reclamo ai sensi degli art. 319 segg. CPC (consid. 4).
Eccezioni al principio dell'inammissibilità di fatti e mezzi di prova nuovi dinanzi all'istanza cantonale di reclamo (consid. 5.2).

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références

Article: art. 29 cpv. 2 Cost., art. 53 CPC, art. 326 cpv. 1 CPC