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Regesto

Esecuzione del sequestro (art. 271 e seg. LEF).
1. Le autorità di esecuzione non sono tenute ad esaminare il fondamento dei decreti di sequestro; in alcuni casi hanno tuttavia il dovere di rifiutarne l'esecuzione. Se l'autorità vi provvede nondimeno, il debitore ha diritto al reclamo (consid. 1).
2. Se vi è dubbio sulla validità del primo sequestro, l'esecuzione di un secondo non deve essere subordinata alla rigorosa prova della caducità del precedente (consid. 2).