Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

1. In quale caso i tribunali svizzeri sono competenti per giudicare sulle conseguenze accessorie (in particolare sulle pretese concernenti il mantenimento dei figli) di un divorzio pronunciato all'estero? (Consid. 2).
2. I figli hanno pure qualità per far valere lo loro pretese al mantenimento secondo l'art. 156 cpv. 2 CC, mediante successiva istanza proposta separatamente dal processo di divorzio in corso all'estero, e di promuovere l'azione di modificazione della sentenza su tali pretese prevista all'art. 157 CC: essi possono esercitare l'uno e l'altro di questi diritti, in ogni caso per quanto riguarda il loro mantenimento, a partire dal promovimento dell'azione (consid. 3).
3. Siffatte pretese, dato il caso, a un aumento del contributo al mantenimento, non possono di massima essere fatte valere per il periodo anteriore al promovimento dell'azione (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 156 cpv. 2 CC, art. 157 CC