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Regesto

Art. 221 cpv. 1 lett. c CPP; proroga della carcerazione preventiva per pericolo di recidiva.
Una perizia psichiatrica attesta che il ricorrente, il quale ammette l'esistenza di gravi e seri indizi di colpevolezza a suo carico nell'omicidio di una persona, sarebbe affetto da una turba psichica con gravi tratti antisociali, guaribile soltanto con un trattamento psicoterapico a lungo termine, al quale egli si oppone. Sussiste quindi un chiaro e serio pericolo di recidiva: la messa in libertà del ricorrente costituirebbe una minaccia grave e concreta per la sicurezza pubblica (consid. 2). Da un'interpretazione sistematica e teleologica dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP, si può ritenere che, anche in assenza di reati pregressi, il legislatore non intendesse esporre a un siffatto rischio le vittime potenziali di ulteriori, gravi atti di violenza. Viste le particolarità della fattispecie, la sicurezza altrui non è in concreto meno pregiudicata che nel caso della minaccia di commettere un grave crimine previsto dall'art. 221 cpv. 2 CPP. La proroga della carcerazione è dunque giustificata (consid. 3 e 4).