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Regesto

Art. 26 Cost., art. 31 LArm, art. 69 CP, art. 34 OArm 1998; obbligo d'indennizzo in caso di confisca di armi o di parti di armi.
Riepilogo delle regole previste dalla legislazione sulle armi in merito al sequestro e alla confisca (consid. 2).
La legge sulle armi non contiene alcuna base legale che consenta di ordinare la confisca in favore dello Stato del ricavo netto derivante dall'alienazione di oggetti sequestrati e confiscati per ragioni di sicurezza. Se l'oggetto non può più essere restituito o consegnato al proprietario, va verificata la possibilità di procedere ad un'alienazione con consegna del ricavo all'interessato, in quanto ingerenza meno grave nella garanzia della proprietà rispetto alla cessione o alla distruzione senza indennizzo o alla realizzazione in favore dello Stato. Decisivo, a questo proposito, è sapere se gli oggetti in questione possono essere alienati, ovvero se si tratta di beni che dal profilo giuridico possono essere acquistati e posseduti, che hanno un valore venale e che possono essere utilizzati in maniera legale (consid. 2-4).

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références

Article: Art. 26 Cost., art. 31 LArm, art. 69 CP