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Regesto

Art. 4 cpv. 1 lett. b LTM; esonero dalla tassa d'esenzione dal servizio militare per danno alla salute.
Le autorità cantonali di tassazione e di ricorso cui è stata rivolta una domanda di esenzione dalla tassa militare per danno alla salute devono stabilire d'ufficio, se necessario rivolgendosi a periti, l'esistenza di un rapporto di causalità tra il servizio militare e l'affezione di cui soffre l'interessato. Ripartizione dell'onere della prova quando sussiste un'incertezza dopo la chiusura dell'istruzione (consid. 2).
Nel caso concreto, la natura dei quesiti da risolvere necessitava che fosse ordinata una perizia medica (consid. 3).