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Regesto

Art. 275 e 276 cpv. 1 CPC, vecchio art. 137 cpv. 1 e 2 CC; effetti dei provvedimenti cautelari in caso di fine della procedura di divorzio senza sentenza; delimitazione delle competenze del giudice dei provvedimenti cautelari e del giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale.
Se la litispendenza dell'azione di divorzio termina senza che una sentenza sia stata emanata, gli effetti dei provvedimenti cautelari ordinati per regolamentare la vita separata continuano finché i coniugi rimangono separati e nessuno di essi ne chiede la modifica dinanzi al giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale, nel frattempo divenuto competente (consid. 3).

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références

Article: Art. 275 e 276 cpv. 1 CPC, art. 137 cpv. 1 e 2 CC