Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 28 cpv. 3 lett. b CDI CH-FR; art. 7 lett. c LAAF; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; principio della buona fede; impegno unilaterale di uno Stato; opponibilità dell'art. 7 lett. c LAAF a una domanda di assistenza amministrativa.
L'art. 7 lett. c LAAF è una norma d'esecuzione che mira a concretizzare il principio di diritto internazionale pubblico della buona fede, applicabile in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale nel caso di una domanda d'assistenza amministrativa fondata su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero (consid. 6.1 e 6.2).
Il principio della buona fede si applica anche quando uno Stato si impegna unilateralmente nei confronti di un altro Stato. Esso protegge allora la fiducia legittima che il primo Stato ha fatto nascere nel secondo per mezzo di suoi atti, omissioni, dichiarazioni o comportamenti (consid. 6.3).
Nell'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, non adotterebbe un comportamento conforme alla buona fede lo Stato che comprasse dei dati bancari svizzeri da utilizzare in seguito per formulare delle domande di assistenza amministrativa. Per il resto, la questione a sapere se uno Stato abbia violato il principio della buona fede in situazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 7 lett. c LAAF va decisa in ogni singola fattispecie (consid. 6.4). Esame del contesto francese in relazione al "caso Falciani" (consid. 6.5-6.7).