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Regesto

Art. 1 cpv. 1 lett. b n. 1-6 e art. 13 LTB; art. 96 lett. a LTF; art. 959 CO; art. 2, 11 e 19 della Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento conclusa all'Aia il 1° luglio 1985; tassa di negoziazione, trasferimento di proprietà; riconoscimento di un trust straniero; potere di disporre dal profilo economico e contabilità.
Le tasse di bollo federali hanno carattere formale nel senso che è la forma dell'operazione ad essere determinante, non lo scopo economico ricercato: la nozione di proprietà di cui all'art. 13 cpv. 1 LTB equivale a quella formale del diritto civile, ad esclusione di considerazioni relative al potere di disporre dal profilo economico dei beni in questione (consid. 2). Riconoscimento di un trust straniero (consid. 3). Il trasferimento della proprietà da parte del settlor svizzero al trust straniero impedisce che venga prelevata una tassa di negoziazione (consid. 4). Da questo profilo non è determinante che il trust sia revocabile né che il settlor si sia o meno impoverito, in modo temporaneo o definitivo, né che i fondi investiti figurino negli attivi dei bilanci del settlor il quale, nel caso concreto, ha conservato il potere di disporne dal profilo economico (consid. 5).

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références

Article: art. 13 LTB, art. 96 lett. a LTF, art. 959 CO, art. 13 cpv. 1 LTB