Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 16 cpv. 1, seconda frase, LAVS; art. 53 cpv. 1 LPGA in relazione all'art. 67 PA; perenzione del diritto di fissare i contributi dopo una procedura fiscale (procedura di sottrazione d'imposta).
Il legislatore federale ha previsto all'art. 16 cpv. 1 LAVS una norma speciale che consente all'organo d'esecuzione dell'AVS di fissare i contributi AVS/AI nelle situazioni menzionate fino a un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Questo termine può superare i dieci anni (dalla decisione iniziale di fissazione dei contributi), a seconda delle circostanze; il termine assoluto di dieci anni per procedere a una revisione processuale nel senso dell'art. 53 cpv. 1 LPGA e 67 PA non cambia nulla (consid. 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 53 cpv. 1 LPGA, art. 67 PA, art. 16 cpv. 1 LAVS