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Regesto

Art. 6 n. 2 CEDU; art. 10 cpv. 1 CPP; art. 319 cpv. 1 lett. c CPP; art. 15 CP; presunzione d'innocenza; decreto di abbandono; legittima difesa esimente.
Legittimazione ricorsuale dell'insorgente, accusatore privato e al contempo imputato in un procedimento parallelo, che si prevale di una violazione del principio della presunzione d'innocenza (art. 81 LTF; consid. 1.1). La presunzione d'innocenza è disattesa se, senza un previo accertamento legale della colpevolezza dell'imputato, una decisione giudiziaria che lo riguarda dà l'impressione che sia colpevole (consid. 1.2). La legittima difesa esimente ai sensi dell'art. 15 CP costituisce un motivo di abbandono del procedimento giusta l'art. 319 cpv. 1 lett. c CPP (consid. 1.3). Nel caso in esame, relativo a un alterco tra persone i cui comportamenti sono strettamente connessi, i termini utilizzati dalla corte cantonale lasciano intendere che essa considera il ricorrente colpevole di un reato. La conferma dell'abbandono del procedimento in favore dell'opponente, ritenuto trovarsi in uno stato di legittima difesa esimente, viola la presunzione d'innocenza. Spettava al pubblico ministero rinviare a giudizio tutti i protagonisti affinché il giudice materialmente competente si pronunciasse sulle condizioni di realizzazione dei reati e, se del caso, sul motivo giustificativo della legittima difesa (consid. 1.5).

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Article: art. 15 CP, Art. 6 n. 2 CEDU, art. 10 cpv. 1 CPP, art. 81 LTF