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Regesto

Art. 16 cpv. 4, art. 97 n. 1 cpv. 2 LCS. Rifiuto di restituire una licenza di circolazione revocata per omesso pagamento delle tasse di circolazione.
La revoca della licenza di circolazione per omesso pagamento delle tasse di circolazione è possibile soltanto finché il debitore delle tasse sia detentore del veicolo per il quale le tasse sono dovute. Ove non sia più detentore di tale veicolo, non può essergli revocata la licenza di circolazione di un altro veicolo per il quale non è debitore delle tasse di circolazione. La revoca della licenza di circolazione dell'altro veicolo costituisce una violazione manifesta della legge, di modo che il rifiuto di restituire detta licenza non è punibile.