Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Formazione speciale; misure di pedagogia speciale tra 18 e 20 anni. Art. 5 e 24 della Convenzione del 13 dicembre 2006 relativa ai diritti delle persone con disabilità; art. 8 e 62 Cost.; Accordo intercantonale del 25 ottobre 2007 sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale; legge ginevrina sull'istruzione pubblica e regolamento ginevrino sull'integrazione dei bambini e dei giovani con bisogni educativi particolari o disabili.
Diritti riconosciuti alle giovani persone disabili in materia di formazione speciale tra i 18 e i 20 anni. L'Accordo intercantonale sulla pedagogia speciale e la legislazione del Canton Ginevra conferiscono un diritto a misure di pedagogia speciale fino a 20 anni (consid. 5). Di conseguenza, il raggiungimento della maggiore età non costituisce un criterio ammissibile per rifiutare il proseguimento di queste misure (consid. 6). Quando, a termine, una persona disabile vi sarà in ogni caso accolta, un collocamento a titolo transitorio in un'istituzione per adulti all'approssimarsi della scadenza del diritto a misure di pedagogia speciale non è escluso. Questo collocamento deve essere conforme agli interessi della persona disabile e le misure di pedagogia speciale alle quali quest'ultima ha diritto fino a 20 anni devono essere garantite (consid. 7).