Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Riconoscimento ed esecuzione di sentenze di divorzio straniere con riferimento alla regolamentazione sulla previdenza.
Regolamentazioni estere sulla previdenza possono unicamente essere riconosciute se la sentenza straniera non esplica effetti di natura differente e considerevolmente più estesi della corrispondente sentenza svizzera (cosiddetta ripresa controllata degli effetti). Corrispondentemente, una regolamentazione estera della previdenza riconosciuta in Svizzera è vincolante per un istituto di previdenza svizzero unicamente se questo ha, nella procedura di divorzio estera - analogamente a quanto previsto dall'art. 141 cpv. 1 CC -, rilasciato una conferma dell'attuabilità della regolamentazione ivi stabilita. Se ciò non è avvenuto, il tribunale estero non può far altro che stabilire il principio e la proporzione della divisione, mentre il calcolo delle prestazioni è da effettuarsi dal tribunale competente in Svizzera secondo l'art. 73 LPP combinato con l'art. 25a LFLP (consid. 2).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 141 cpv. 1 CC, art. 73 LPP, art. 25a LFLP