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Regesto

Art. 7 e 10 LIVA 2009; art. 13 e 21 LIVA 1999; art. 8 cpv. 1 OIVA 2009; legame dell'attività imprenditoriale con il territorio svizzero; dichiarazione di adesione all'estero; evasione fiscale.
Sia secondo il previgente (LIVA 1999) che in virtù dell'attuale diritto in materia d'imposta sul valore aggiunto (LIVA 2009), l'assoggettamento soggettivo all'imposta sul territorio svizzero presuppone che l'attività imprenditoriale abbia un legame sufficiente con il territorio svizzero (consid. 4-5.1). Se questo legame è creato in maniera artificiale al fine di beneficiare della deduzione dell'imposta precedente per le imposte sull'importazione, questa operazione può costituire un'evasione fiscale (consid. 5.2-5.4). Se l'AFC non contesta una simile operazione nel corso di un controllo, ciò non implica ancora, di per sé, un diritto alla protezione della buona fede per il futuro (consid. 5.5.1 e 5.5.2). La conferma della dichiarazione di adesione all'estero, che non è stata rilasciata dall'AFC nell'ambito della procedura di autorizzazione disciplinata dalla legge bensì unicamente sulla base di una prassi amministrativa, non si oppone all'ammissione di un'evasione fiscale (consid. 5.5.3).