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Regesto

Art. 55 cpv. 2 CP; sospensione condizionale dell'espulsione.
La decisione se possa essere differita a titolo di prova l'espulsione di un condannato che beneficia della liberazione condizionale è strettamente vincolata a questo istituto e non può quindi essere motivata in modo incompatibile con il senso e lo scopo del medesimo. Fatte salve le esigenze della sicurezza pubblica, essa va adottata in funzione delle possibilità e probabilità di reintegrazione sociale dell'interessato (consid. 1 lett. b).