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Regesto

Arbitrato internazionale; revisione di un lodo arbitrale (art. 190a LDIP); portata di una clausola di rinuncia all'impugnazione (art. 192 LDIP).
Le nuove disposizioni legali entrate in vigore il 1° gennaio 2021 relative alla revisione dei lodi arbitrali si applicano alle domande di revisione introdotte al Tribunale federale dopo tale data, anche qualora il lodo impugnato sia stato emanato prima del 1° gennaio 2021 (consid. 3).
Secondo l'art. 192 cpv. 1 LDIP le parti possono escludere tutte le impugnazioni che permettono di contestare un lodo arbitrale internazionale innanzi al Tribunale federale, compresa la revisione, riservato il caso disciplinato dall'art. 190a cpv. 1 lett. b LDIP. Sapere se una clausola di esclusione nel senso dell'art. 192 LDIP vale quale rinuncia solo per il ricorso in materia civile o se include pure la domanda di revisione è una questione di interpretazione. Nella fattispecie, la clausola di rinuncia comporta anche l'esclusione della revisione nella misura in cui questa si fonda sul motivo previsto dall'art. 190a cpv. 1 lett. a LDIP, vista la chiara volontà delle parti di sottrarre l'intera lite ai tribunali statali, anche se queste non avevano menzionato espressamente la via della revisione nella suddetta clausola (consid. 4.3).

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références

Article: art. 192 LDIP, art. 190a LDIP, art. 192 cpv. 1 LDIP, art. 190a cpv. 1 lett. b LDIP suite...