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Regesto

Art. 222 e 237 cpv. 4 CPP; rifiuto di ordinare misure sostitutive in luogo della carcerazione preventiva; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero.
Il pubblico ministero è legittimato a impugnare dinanzi all'autorità cantonale di ricorso la decisione con la quale il giudice dei provvedimenti coercitivi rifiuta di ordinare alcune misure sostitutive da lui richieste (consid. 2).