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Regesto

Art. 44 LPGA; ricusazione di un perito in materia di assicurazione contro gli infortuni.
Riassunto della giurisprudenza sulla ricusazione di un perito medico (consid. 3).
Quando due medici lavorano tutti i giorni negli stessi locali nel seno di un piccolo studio medico, in cui dividono le spese, e uno di questi medici è designato come perito da un assicuratore contro gli infortuni, mentre il suo associato ha già allestito un parere sulla fattispecie come medico curante dell'assicurato, ciò è sufficiente per fare sorgere una parvenza di parzialità (consid. 5).