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Regesto

Art. 63 CP; art. 19 n. 2 lett. a LS; infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti; commisurazione della pena.
Le circostanze che portano a elevare o a diminuire il quadro della pena non possono essere considerate ancora una volta come elementi aggravanti o attenuanti nel quadro modificato della pena (divieto della doppia presa in considerazione). Il giudice può nondimeno tener conto della rilevanza che ha nella fattispecie concreta tale circostanza aggravante o attenuante. L'importanza della quantità della droga può essere presa in considerazione per aumentare la pena nel quadro della pena stabilita per l'infrazione aggravata (consid. 2b).
Nella commisurazione della pena non va attribuita una rilevanza preponderante alla quantità della droga (consid. 2c). Nella misura del possibile, devono essere evitate sanzioni che ostacolino l'evoluzione favorevole del condannato. Se il condannato s'è liberato dalla tossicodipendenza, il giudice, nell'adeguare la pena alla colpa, può tener conto della guarigione e, laddove l'esecuzione di una pena privativa della libertà personale da espiare rischi di comportare una ricaduta nella tossicodipendenza, pronunciare una pena la cui durata sia compatibile con la sospensione condizionale (consid. 2f).
Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponda alla colpa. Ove per motivi di prevenzione speciale convenga evitare una pena eccedente 18 mesi, non suscettibile d'essere sospesa condizionalmente, un aggravamento della pena che escluda la sua sospensione condizionale non può essere fondato principalmente su ragioni di prevenzione generale (consid. 2g).