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Regesto

Art. 32 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; Allegato XI del Regolamento n. 883/2004; Accordo del 7 luglio 2016 tra le autorità competenti della Confederazione svizzera e della Repubblica francese sulla possibilità d'esenzione dall'assicurazione malattie svizzera; norma di conflitto del diritto europeo.
Un cambiamento di circostanze per uno dei genitori, che gli conferisce il diritto di scegliere il sistema di assicurazione malattie (diritto d'opzione), non costituisce un fatto suscettibile di consentire una modifica dell'affiliazione all'assicurazione malattie per i membri della famiglia che era stata precedentemente determinata dall'altro genitore (consid. 9.2).