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Regesto

Art. 29bis cpv. 1 LAVS in relazione all'art. 36 cpv. 2 LAI; art. 8 cpv. 2 Cost.; base di calcolo dell'importo della rendita d'invalidità in caso di revisione del diritto alla rendita di una persona che soffre di un'infermità congenita.
La modifica del grado d'invalidità e l'aumento del diritto alla rendita che ne deriva in caso di aggravamento dello stato di salute costituiscono un caso di revisione secondo l'art. 17 LPGA (consid. 5.1) e non un nuovo caso di assicurazione (consid. 5.3). Conformemente alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa costanti, si giustifica di applicare per la determinazione del nuovo importo della rendita le stesse basi di calcolo applicate finora, anche se i redditi realizzati dall'assicurato nel frattempo sono aumentati notevolmente. Questa giurisprudenza e la prassi amministrativa non violano l'art. 8 cpv. 2 Cost. (consid. 5.2). Conferma della giurisprudenza (consid. 5.4).

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références

Article: art. 8 cpv. 2 Cost., Art. 29bis cpv. 1 LAVS, art. 36 cpv. 2 LAI, art. 17 LPGA