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Regesto

Art. 21 cpv. 1 lett. c, d DIFD; imposizione di prestazioni valutabili in denaro (liquidazione parziale indiretta).
Ove il prezzo delle azioni vendute dall'azionista a un terzo avente l'obbligo di tenere una contabilità sia finanziato mediante attivi della società venduta, la quale accorda al terzo per il finanziamento del prezzo di acquisto un mutuo il cui rimborso non può essere previsto, il venditore consegue dai suoi diritti di partecipazione una prestazione valutabile in denaro che va tassata come reddito derivante dalla sua sostanza, ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD. L'imposizione presuppone che il venditore delle azioni abbia avviato la liquidazione parziale della società e che sappia, o debba sapere, che gli attivi della società non saranno più restituiti a quest'ultima (consid. 2-5).