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Regesto

Art. 153 cpv. 1 CC: perdita del diritto alla rendita del coniuge divorziato che vive in concubinato.
Il solo fatto che i concubini non siano economicamente in grado di prestarsi mutua assistenza in caso di bisogno non consente di negare che si tratti di un'unione libera stabile, suscettibile come tale di giustificare la soppressione della rendita accordata con il divorzio (consid. 3).
Un'unione libera stabile comporta pure la soppressione della rendita accordata con il divorzio quando i concubini rinuncino a contrarre matrimonio per ragioni relative alla disciplina vigente in materia di assicurazioni sociali (consid. 4).