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Regesto

1. Art. 122 n. 1 cpv. 2 CP; lesione personale grave.
Una lesione al viso, importante ma non permanente, non costituisce ancora una lesione personale grave ai sensi dell'art. 122 n. 1 cpv. 2 CP. Per converso, può essere considerata come lesione personale grave una ferita da taglio che si estende dalla commessura della bocca fino all'orecchio, completamente guarita ma la cui cicatrice rimarrà chiaramente percettibile in futuro, pregiudicando durevolmente l'interessato nell'espressione del viso. Non è determinante quanto risente soggettivamente la persona lesa (consid. I).
2. Art. 68 n. 2 CP; concorso reale retrospettivo.
a) L'art. 68 n. 2 CP va ossequiato anche laddove la pena precedente sia stata pronunciata all'estero per fatti che non entrano nell'ambito territoriale di applicazione del codice penale svizzero (consid. II/5a).
b) principi applicabili per determinare la pena complessiva da pronunciare laddove gli atti oggetto del giudizio siano stati commessi in parte prima e in parte dopo una condanna precedente (consid. II/5b; conferma di DTF 69 IV 59 consid. 4).

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références

Article: Art. 122 n. 1 cpv. 2 CP, Art. 68 n. 2 CP