Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 23 cpv. 1 LFLP (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004); diritto ai fondi liberi della fondazione in caso di scioglimento forzato del contratto di lavoro.
I principi sviluppati in DTF 128 II 394 per la ripartizione dei fondi liberi della fondazione non valgono soltanto in caso di liquidazione parziale o totale, bensì in generale in caso di distribuzioni (consid. 4.2.3).
Applicazione di questo principio nel caso di distribuzione, per un periodo transitorio, di transition benefits (consid. 4.3).