Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Infrazione alla legge federale sul materiale bellico; art. 4, 9 e 17 cpv. 1 lett. a LMB.
Chi, all'interno del paese, vende materiale bellico per un ammontare che non è sensibilmente inferiore alla cifra d'affari di un commerciante a titolo accessorio abbisogna, a prescindere dalle sue intenzioni e dai suoi motivi, di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 LMB e, qualora non la possegga, adempie la fattispecie oggettiva dell'art. 17 cpv. 1 lett. a LMB. Solo l'acquisto e la vendita occasionali all'interno del paese di armi sottoposte alla legge sul materiale bellico non necessita di un'autorizzazione di principio (consid. 3a e b; chiarimento della giurisprudenza).
L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano, senza riguardo al volume della transazione, di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 LMB (consid. 3c).
Esigenza di un'autorizzazione di principio ammessa nel caso concreto (acquisto e successiva cessione a prezzo di costo di oltre 70 armi da fuoco sottoposte alla legge sul materiale bellico nell'arco di otto mesi ca.) (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 4 LMB, art. 17 cpv. 1 lett. a LMB, art. 9 LMB